IL TRIBUNALE

    Nel  procedimento  a  carico  di  Spataru  Elisa per la convalida
dell'arresto eseguito nei suoi confronti ai sensi dell'art. 14, commi
5-ter  e  5-quinquies,  del  d.lgs.  n. 286/1998, come modificato con
legge  n. 189/2002, ha emesso la seguente ordinanza in relazione alla
questione,  sollevata  dal  difensore dell'arrestata, di legittimita'
costituzionale  dell'art. 14,  comma  5-quinquies  cit.  in relazione
all'art. 13,  commi  2  e  3,  della Costituzione, nella parte in cui
prevede l'arresto obbligatorio dell'indagato;

                       Si osserva quanto segue

    L'art. 13  Cost.  prevede  che  di  norma  la  restrizione  della
liberta'  personale  sia  disposta  per  atto motivato dell'autorita'
giudiziaria e che solo «in casi eccezionali di necessita' ed urgenza,
indicati   tassativamente   dalla   legge,  l'autorita'  di  pubblica
sicurezza  puo'  adottare  provvedimenti provvisori» i quali dovranno
essere   convalidati   dall'autorita'   giudiziaria   entro   termini
brevissimi;
    La  valutazione  che  dunque  deve  essere  effettuata  da questo
giudice,  seppure  sotto  il  semplice  profilo  della  non manifesta
infondatezza,  deve  riguardare  la  conformita' costituzionale della
norma  denunciata sotto i seguenti profili: eccezionale necessita' ed
urgenza e tassativita';
      Per  quanto riguarda il requisito dell'eccezionalita', la norma
in   questione   non   sembra  censurabile  poiche'  l'art. 14,  come
modificato  dal  legislatore  del  2002,  non  prevede  lo  strumento
coercitivo  in  via  generale  per determinate categorie di reati, ma
solamente  per  due fattispecie espressamente indicate (quelle di cui
ai  commi  5 e 5-quinquies) per le quali si fa eccezione al principio
costituzionale  secondo  cui la possibilita' di dispone la privazione
della  liberta'  personale  e'  affidata  in via esclusiva e per atto
motivato all'autorita' giudiziaria;
    In  altri  termini  il  legislatore ha indicato in modo preciso e
dettagliato  i  casi  di  arresto da parte dell'autorita' di pubblica
sicurezza, sicche' in definitiva appare rispettato anche il principio
della tassativita' imposta dalla norma costituzionale;
    Il  carattere di eccezionalita' non deve essere tuttavia valutato
in termini assoluti, ma in relazione ai parametri dell'eccezionalita'
e  dell'urgenza,  valutazione questa che non deve essere disgiunta da
un  esame  della  ratio  degli  istituti  previsti  in  via  generale
dall'art. 13 della Costituzione;
    Per  quanto  riguarda la valutazione della gravita' del fatto, il
giudice  a  quo,  dovendosi  limitare  al  vaglio della non manifesta
infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, non puo'
spingersi  oltre  una valutazione sommaria di tale profilo perche', a
meno  che  non  appaia  di  tutta evidenza la lievita' della condotta
sanzionata  (v. ad es. la contravvenzione di cui all'art. 85 del T.U.
delle  leggi  di  P.S.  -  divieto  di  comparire mascherato in luogo
pubblico  -  dichiarato  illegittimo  con  sent. n. 39 del 1970 nella
parte  in  cui  prevede  l'arresto  obbligatorio)  c'e' il rischio di
entrare   nel   merito   di   valutazioni  discrezionali  rimesse  al
legislatore;  ne' il fatto che il reato per cui e' previsto l'arresto
abbia  natura  contravvenzionale  appare  determinante  in  tal senso
poiche' la norma costituzionale non opera alcun distinguo, mentre non
mancano  nel  sistema  altri  casi  in cui sia previsto l'arresto per
ipotesi contravvenzionali;
    A  diverse  conclusioni deve pervenirsi in relazione al requisito
della  eccezionale  urgenza  con  la  quale  possono  essere adottati
provvedimenti  provvisori  nei confronti dell'autore del reato. Sotto
tale  profilo  non puo' prescindersi da una valutazione piu' generale
dell'istituto  dell'arresto  che  e'  stato  previsto dal legislatore
costituente  e  da quello del codice di rito come mezzo eccezionale a
disposizione  dell'autorita'  di  polizia  per  limitare  la liberta'
personale   dell'autore  del  reato  laddove  i  tempi  per  chiedere
l'intervento  del giudice ne pregiudicherebbe l'esito, intervento che
e'  necessariamente  richiesto  in via successiva sia per la ratifica
dell'operato  della  polizia  sia  per rendere piu' stabile la misura
cautelare  (ai  sensi  dell'art. 121  disp.  att. c.p.p. «il pubblico
ministero  dispone  con decreto motivato che l'arrestato o il fermato
sia  posto  immediatamente  in  liberta' quando ritiene di non dovere
richiedere l'applicazione di misure coercitive»);
    Nel  caso di specie, trattando di fattispecie per la quale non e'
possibile  richiedere  e  dispone alcuna misura cautelare, non sembra
che   l'urgenza   abbia   alcuna   funzione   strumentale  in  ambito
strettamente processuale se non quella di imporre la celebrazione dei
processo  con  rito  direttissimo,  mentre non puo' sfuggire a questo
giudice  che,  come  si  desume  dalla  stessa  rubrica  della  norma
censurata  (esecuzione  dell'espulsione)  e  dagli  istituti previsti
dalla  stessa  disposizione di legge (accompagnamento alla frontiera,
respingimento,  trattenimento  nei  centri  di  permanenza, ordine di
allontanarsi  dal territorio) il legislatore ha inteso assicurare nel
modo  piu'  efficace  l'allontanamento  dal  territorio dei cittadini
extracomunitari  non  in regola con le norme interne ed ha previsto a
tal  fine  dei  meccanismi  idonei  a realizzare nel piu' breve tempo
possibile tale fine;
    Sotto   tale   profilo   ritiene   il  giudicante  che  l'arresto
obbligatorio  non consenta in alcuna maniera di accelerare i tempi di
allontanamento  del  cittadino  straniero  al  quale sono applicabili
tutti gli strumenti amministrativi previsti dalla legge come ribadito
dall'ultimo  inciso  del  comma 5-quinquies dell'art. 14 («Al fine di
assicurare  l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo»);
    In definitiva non appare con evidenza nessuna ragione di urgenza,
coerente con il dettato costituzionale, che giustifichi la privazione
della liberta' personale nei confronti di cittadini extracomunitari i
quali,  pur  essendo  rei  di  una  contravvenzione  perla  quale  il
legislatore  ha previsto la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno,
non  potranno poi essere oggetto di altri provvedimenti cautelari, ma
tutt'al  piu'  sottoposti  a  misure di allontanamento dal territorio
comunque   garantite   in   via   amministrativa   previo   il  nulla
dell'autorita' giudiziaria;
    Ritenuto pertanto che la questione sollevata dalla difesa non sia
manifestamente infondata nei limiti anzidetti;
    Ritenuto  altresi' che la questione sollevata dalla difesa appare
rilevante  ai  fini  del decidere dovendosi provvedere in ordine alla
convalida  dell'arresto  dell'imputata Spataru Elisa eseguito in base
all'art. 14, comma 5-quinquies citato;